301111088347312 Tutti ne parlano ma in pochi sanno di cosa si tratti
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Tutti ne parlano ma in pochi sanno di cosa si tratti

Facciamo chiarezza sul trust



Il trust è uno strumento giuridico di diritto anglosassone che è entrato nel nostro ordinamento grazie alla ratifica della Convenzione dell’Aja del 1984 che lo definisce come un rapporto giuridico istituito da una persona con atto tra vivi o mortis causa - qualora dei beni siano stati posti sotto il controllo di un trustee nell’interesse di un beneficiario o per un fine determinato.


L’elemento di internazionalità ha spesso pregiudicato il suo utilizzo da parte degli italiani; tuttavia, anche grazie alla forte azione di informazione e formazione degli avvocati, notai, commercialisti e altri professionisti, il trust è scelto da molte famiglie e imprenditori italiani.

Accanto agli atti di destinazione, fondo patrimoniale e polizze assicurative, il trust ha la finalità di pianificare e proteggere il patrimonio, proteggere elementi di fragilità della famiglia, pianificare il passaggio generazione dell’azienda, gestire i rapporti con i debitori; insomma, uno strumento caratterizzato dalla flessibilità ma che necessita di approfondita conoscenza per il suo corretto utilizzo.


I soggetti necessari sono il disponente, il trustee e i beneficiari. Accanto a queste figure, il disponente può nominare il guardiano che ha il delicato compito di verificare e garantire il rispetto delle volontà del disponente.

Nel trust possono essere conferiti diversi beni: mobili, immobili, beni mobili registrati, partecipazioni azionarie, opere d’arte, gioielli, aziende o rami di azienda. Inserendo questi beni, il disponente se ne spossessa e il trustee acquista la proprietà legale degli stessi.

Precisiamo però che questi beni costituiscono un patrimonio separato rispetto a quello del trustee il quale ha il dovere giuridico di eseguire le disposizioni espresse dal disponente nell’atto di trust.


Il trust si compone quindi di due atti: istitutivo e dispositivo. Nel primo, si dà origine e vita al trust ad opera del disponente e si regola la disciplina del trust: nell’atto istitutivo è indicata la durata del trust, i poteri del trustee e del guardiano, la nomina dei beneficiari e i relativi diritti, i criteri di amministrazione, eccetera.


Nel secondo atto, quello dispositivo, vengono trasferiti i beni o i diritti al trustee.


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