301111088347312 Il registro dei titolari effettivi: le regole per l'accesso
top of page
  • Immagine del redattoreRedazione

Il registro dei titolari effettivi: ci siamo!


Un unico registro nazionale per rafforzare la trasparenza e la lotta al riciclaggio e terrorismo internazionale


Dopo il parere positivo fornito dal Consiglio di Stato il 6 dicembre 2021 (parere n. 1835) al decreto ministeriale circa le disposizioni attuative delle nuove regole per la comunicazione al Registro delle Imprese, è ormai ufficiale la prossima operatività di un unico registro nazionale in cui è possibile verificare la titolarità effettiva delle imprese dotate di personalità giuridica, delle persone giuridiche private, dei trust e degli istituti giuridici affini.

Infocamere è il servizio che gestisce per conto delle Camere di commercio il sistema informativo nazionale.

Il Decreto sarà pubblicato nelle prossime settimane, questo significa che le relative comunicazioni dovranno giungere entro il 2022.



Il registro è interconnesso

L’istituzione di questo registro ha come fine quello di far emergere le persone fisiche che si celano dietro le operazioni commerciali e che sono quindi effettivamente beneficiarie.

La disclosure del titolare effettivo rappresenta una evoluzione del sistema verso una trasparenza a favore del mercato - consumatore, impresa, sistema Paese -.

Accanto a questa finalità vi è anche quella di contrastare il fenomeno del riciclaggio e del contrasto al terrorismo, finalità che l’Unione Europea ha messo in testa alla sua agenda.

Per gli addetti ai lavori, il susseguirsi di direttive europee - da ultimo la IV Direttiva che doveva essere adottata già entro il 6 giugno del 2021 - fornisce il polso di quello che è il clima legislativo e giudiziario attuale.


Il registro dei titolari effettivi - così come definito dal Regolamento di esecuzione (UE) 2021/369 della Commissione del 1° marzo 2021 - condivide le sue informazioni con gli altri Stati membri.

A livello europeo è stato istituito il sistema di interconnessione dei registri dei titolari effettivi ("BORIS"); collega i registri nazionali centrali dei titolari effettivi e il portale europeo della giustizia elettronica attraverso la piattaforma centrale europea.

BORIS funge da servizio di ricerca centrale che mette a disposizione tutte le informazioni relative alla titolarità effettiva.


Chi sono i soggetti obbligati

Il Decreto, dopo la sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, obbliga gli amministratori delle imprese dotate di personalità giuridica ad acquisire i dati e le informazioni relativi alla titolarità effettiva della stessa e a comunicare il tutto alla sezione ordinaria del Registro delle imprese.

Stesso obbligo vale anche per il fondatore, se è in vita, ovvero per i soggetti cui è attribuita la rappresentanza e l’amministrazione delle persone giuridiche private.

Per quanto riguarda i trust, i trustee dopo l’iscrizione nell’apposita sezione speciale del Registro delle imprese, devono comunicare le informazioni e i dati identificativi delle persone fisiche che rivestono lo status di titolare effettivo del trust.



Chi è il titolare effettivo del trust

Il trustee deve comunicare l’identità del costituente o dei costituenti, del fiduciario o dei fiduciari, del guardiano o dei guardiani ovvero di altra persona per conto del fiduciario, ove esistenti, dei beneficiari o classe di beneficiari e delle altre persone fisiche che esercitano il controllo sul trust o su altro istituto giuridico affine e di qualunque altra persona fisica che esercita, in ultima istanza, il controllo sui beni conferiti nel trust o nell’istituto giuridico affine, attraverso la proprietà diretta o indiretta o attraverso altri mezzi.

Questa è la definizione giuridica del titolare effettivo del trust così come individuato dall’articolo 1 del decreto interministeriale in esame.


Il diritto di accesso alle informazioni

Il diritto alla trasparenza può entrare in conflitto con il rispetto della privacy: era quindi importante che il legislatore individuasse delle regole per il bilanciamento di questi duplici diritti.

E così è stato; nello specifico, si fa riferimento è alla sezione seconda del decreto.

L’accesso è consentito alle Autorità ossia al MEF, alle Autorità di vigilanza di settore come la CONSOB o la Banca d’Italia, l’Unità di informazione finanziaria, la Direzione investigativa antimafia, la Guardia di finanza e alle altre autorità preposte al contrasto dell'evasione fiscale.

Inoltre l’accesso è consentito ai soggetti obbligati dal decreto antiriciclaggio come le banche, le poste, le sim e le sgr e gli altri soggetti di cui all’articolo 3 del decreto 231/2007.

Infine, l’accesso è consentito anche al pubblico - quindi a tutti - secondo le regole stabilite dall’articolo 7 del decreto e sempre che non vi siano controinteressati.

Costoro sono quei soggetti che per i quali, pur essendo titolari effettivi come su definiti, l’accesso fatto da soggetti privati può rappresentare un rischio sproporzionato ed essere oggetto di frode, rapimento, ricatto, estorsione, molestia, violenza o intimidazione.

Il legislatore ha quindi operato una scelta di bilanciamento tra il diritto alla trasparenza con quello alla privacy e sicurezza delle persone.

Infatti le condizioni di rischio vanno valutate secondo un approccio caso per caso e previa dettagliata valutazione della natura eccezionale delle circostanze.





 

Unisciti al nostro Canale Telegram

Riceverai una notifica ogni volta che pubblicheremo un nuovo articolo.

Iscriviti per ricevere i nostri aggiornamenti ed entrare nella community di Protezione Patrimoni


 
 

205 visualizzazioni0 commenti

Post recenti

Mostra tutti
bottom of page