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Rientro dei capitali con il ravvedimento operoso

  • Immagine del redattore: Avv. Edoardo Tamagnone
    Avv. Edoardo Tamagnone
  • 15 gen 2018
  • Tempo di lettura: 2 min

L'alternativa per chi non ha aderito alla Voluntary Disclosure



Anche chi non ha aderito alla Voluntary Disclosure può sanare la propria posizione prima di un accertamento da parte dell'Agenzia delle Entrate.


“L'Amministrazione finanziaria ha infatti reso noto che, decorsi i termini per aderire alla procedura di collaborazione volontaria, procederà ad inoltrare richiesta di gruppo presso le autorità competenti dei Paesi che hanno sottoscritto un accordo per lo scambio delle informazioni (ad esempio Svizzera, Liechtenstein e Monaco) al fine di conoscere la consistenza delle attività finanziarie detenute dai residenti in Italia all'estero. ”

In seguito a tali informazioni l'Agenzia potrà irrogare una sanzione per l'omessa compilazione del quadro RW da un minimo del 6% ad un massimo del 30% degli importi non dichiarati al Fisco per ciascun periodo di imposta, oltre a fruire di un raddoppio dei termini di accertamento (ovvero retroagendo l'accertamento fino a 10 anni)


Il nuovo ravvedimento operoso


Al fine di evitare l'irrogazione di queste sanzioni rilevantissime è tuttavia possibile regolarizzare i patrimoni esteri tramite il c.d. "Ravvedimento operoso".


Il ravvedimento operoso è un istituto tradizionale del nostro ordinamento tributario che permette ai contribuenti di sanare spontaneamente le violazioni tributarie commesse, fruendo di sanzioni ridotte. Con riguardo al quadro RW è possibile regolarizzare, pertanto, la sua mancata presentazione.



Le sanzioni da pagare per definire la posizione estera


Le nuove disposizioni sul ravvedimento operoso prevedono trattamenti diversificati per la regolarizzazione in relazione al momento di accesso alla procedura:


  • sanzione ridotta ad 1/7 del minimo (entro due anni dall'omissione ovvero entro il termine di presentazione della dichiarazione dell'anno successivo)

  • sanzione ridotta ad 1/6 del minimo (oltre due anni dall'omissione ovvero oltre il termine di presentazione della dichiarazione dell'anno successivo)

  • sanzione ridotta ad 1/5 del minimo, facendo riferimento alla regolarizzazione degli errori e delle omissioni avvenuta dopo aver ricevuto un processo verbale di constatazione (pvc)


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