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La storia di Amalia e la sua festa di divorzio


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Avete già ricevuto un invito per partecipare ad una festa di divorzio? No? É solo una questione di tempo; sono in aumento i coniugi che, nel loro passaggio a diventare ex, decidono di concludere il matrimonio così come hanno cominciato: con una festa!

Abbiamo deciso di raccontarvi la storia di Amalia, una nostra cliente che si è separata con serenità e ha programmato la festa al momento della pubblicazione delle sentenza di divorzio.


Amalia era sposata con Carlo da 8 anni e non hanno mai avuto figli; hanno deciso di terminare la loro vita di coppia dopo aver riconosciuto una reciproca incompatibilità e impossibilità nel restare insieme.


Dal punto di vista familiare, in assenza di figli e di soggetti che richiedono più cautela, questo genere di separazioni richiedono esclusivamente una base di accordo tra i coniugi; anche dal punto di vista patrimoniale per Amalia e Carlo non si sono presentate difficoltà. La casa nella quale vivevano era oggetto di locazione e Amalia ha deciso di rimanerci pagandone la pigione.


Abbiamo assistito Amalia attraverso la redazione di una scrittura privata nella quale abbiamo formalizzato, con il collega avvocato di Carlo, le pendenze patrimoniali tra i due senza ricorrere al giudice.


Le cose possono complicarsi nel caso in cui l’abitazione della coppia sia gravata da un mutuo e vi siano dei figli non autosufficienti dal punto di vista economico o minori.

In questo caso, nel caso di separazione, il giudice assegna la casa al genitore affidatario.


Ma che cosa accade al mutuo? Se il mutuo è cointestato, ci sono due strade percorribili.

Con la prima i coniugi possono decidere di vendere la casa e, con il ricavato, estinguere il mutuo e acquistare due abitazioni: è la soluzione che mette a tacere le future ed eventuali contestazioni economiche ma, considerato l’attuale stato del mercato immobiliare, non sempre rappresenta la scelta più conveniente ed opportuna. Con la seconda opzione, i due ex coniugi continuano a pagare il mutuo e il giudice valuterà, nella determinazione dell’assegno, la parte che il genitore non affidatario - e quindi, non residente - versa per il mutuo.


Non sono rari quei casi di casa coniugale assegnata ai figli con la clausola agli ex coniugi di abitarvi a fase alterne e accollamento al 50% delle spese di mantenimento della famiglia.


Se non vi sono figli e se la casa cade in comunione dei beni, si opera una divisione nel senso che si opta per una vendita e divisione del ricavato. Altra soluzione può essere la cessione della quota di proprietà da un coniuge all’altro a fronte di un corrispettivo in denaro o la cessione di un altro bene.


Se invece la coppia è in separazione di beni, la casa è di proprietà di chi ha provveduto all’acquisto.


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