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La transazione fiscale e la risoluzione dell’esposizione debitoria

Aggiornamento: 24 gen 2021

Le novità dell’Agenzia delle entrate e il ruolo del professionista

Secondo gli ultimi dati di Unimpresa, “sono quasi 100.000 i fallimenti in sei mesi, più di 15.000 al mese, circa 4.000 a settimana, oltre 544 al giorno. Da aprile a settembre di quest’anno sono cessate in Italia oltre 98.000 imprese: si tratta di 27.000 realtà del commercio, 12.500 del settore edilizio, oltre 8.600 del turismo e 8.500 dell’industria”.


Se ci spostiamo alle famiglie, il trend è lo stesso: i bilanci delle famiglie hanno risentito della caduta del reddito disponibile e della riduzione dei prezzi delle attività finanziarie (Rapporto di stabilità finanziaria di Banca d’Italia, novembre 2020)”.

In generale, la ricchezza finanziaria lorda è diminuita del 1,3% e la tendenza ad indebitarsi è in crescita nei primi 6 mesi del 2020, la platea degli italiani indebitati è cresciuta del 4,8% (IlSole24Ore, settembre 2020).


Ma non è detto che tutti riescono a sostenere l’esposizione debitoria: nel 2020 i debiti deteriorati - ossia quelli in sofferenza - hanno raggiunto la quota 338 miliardi stimata a salire nel 2021 a 385 miliardi di euro così come indicato dall’ufficio studi di Banca Ifis.


In questo scenario complesso la circolare dell’Agenzia delle entrate n. 34/E del 29 dicembre 2020, sulla base del D.L. n. 125 2020, è apparsa come un piccolo cadeaux alle imprese italiane in difficoltà.

Il tema del provvedimento è la transazione fiscale, ossia quella procedura “transattiva” tra Fisco e contribuente che consente il pagamento in misura ridotta e/o dilazionata del credito tributario.


L’imprenditore che si trova in una situazione di difficoltà può infatti attivarsi per evitare il fallimento.

Come? Può concordare con i creditori, purché rappresentanti almeno il 60% del totale, le modalità attraverso cui riportare l’attività aziendale ad una condizione di normalità e vitalità attraverso un accordo di ristrutturazione del debito.


L’accordo così strutturato è accompagnato da una relazione che attesta la veridicità dei dati aziendali e l'attuabilità dell'accordo stesso anche in riferimento alle concrete possibilità di pagare i creditori estranei; questa relazione è redatta da un professionista indipendente e competente ma è incaricato dal debitore.

Il fascicolo così completo (accordo di ristrutturazione e relazione) può essere depositato in tribunale per la domanda di omologa.


Il cadeux è in questo passaggio e ha come destinatari le imprese: il legislatore ha voluto sostenere la ripresa delle aziende italiane e in particolare quelle in crisi.

Il tribunale potrà omologare la proposta dell’imprenditore anche se non vi è adesione da parte dell’Amministrazione finanziaria o degli enti di previdenza obbligatori quando l'adesione medesima è decisiva ai fini del raggiungimento della percentuale minima di consensi”.


In questa operazione è determinante il ruolo e la competenza del professionista e la relazione di accompagnamento all’accordo di ristrutturazione.

Non solo dovrà essere in possesso dei requisiti indicati dalla legge fallimentare, ma dovrà anche mettere in atto tutte le operazioni preliminari all’attestazione dei dati.






 

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