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Due cuori e una capanna

Immagine del redattore: RedazioneRedazione

Come gestire il patrimonio della famiglia quando si è in comunione dei beni


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“Dopo il matrimonio ho comprato un appartamento per investire del denaro; adesso vorrei venderlo ma mio marito non è d’accordo. Posso venderlo o devo necessariamente ottenere il consenso di mio marito?”


Questo è il caso della signora Anna che ci ha posto questo quesito.


Quali sono i profili che bisogna osservare con attenzione? Quali sono le risposte che le abbiamo fornito?


Innanzitutto è necessario verificare il regime patrimoniale: in questo caso Anna e suo marito sono in comunione di beni. Ciò significa che quell’appartamento acquistato da Anna automaticamente è entrato nel patrimonio della coppia e quindi è nella disponibilità anche di suo marito.


Altro punto rilevante riguarda il tipo di atto che la nostra cliente intende fare, ossia una compravendita.


Si tratta di un atto che appartiene alla gestione straordinaria di un bene che si distingue da quella ordinaria.


La gestione ordinaria comprende tutti quegli atti utili e connessi alla normale conservazione o recupero del bene; vi rientrano piccole spese o comunque di valore non elevato.


Al contrario sono straordinari quegli atti che eccedono la normalità e che impattano in maniera importante sul patrimonio sia in senso positivo che negativo, come può essere la compravendita di un appartamento.


Per gli atti di ordinaria amministrazione non è necessario il consenso di entrambi i coniugi: se ad esempio uno dei due paga un creditore della famiglia, questo atto è perfetto anche se è assente un coniuge.


Per gli atti di straordinaria amministrazione proprio perché esorbitano dal quotidiano ménage familiare, la legge richiede che vi siano entrambi.


Nel caso di Anna, l’appartamento è entrato nella comunione della coppia e se Anna intende procedere alla vendita deve richiedere il consenso del marito perché si tratta di un atto straordinario.


Qualora Anna volesse procedere anche in assenza del marito l’atto risulterebbe precario: il coniuge estromesso potrebbe richiedere che venga annullato entro un anno da quando ne è venuto a conoscenza.


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