Ovvero i patti prematrimoniali
Sempre più coppie, qualche minuto prima di pronunciare il fatidico “sì”, chiamano il proprio avvocato di fiducia per chiedere se sono ancora in tempo - non per lasciarsi - ma per sottoscrivere un accordo prematrimoniale.
Secondo una recente indagine (Fonte: Associazione Donne e qualità della vita), su 541 coppie ben il 64% ha mostrato curiosità verso questi accordi; la curiosità diventa interesse quando a rispondere sono le coppie under 30 mentre diminuisce al 55% per le over 30.
Come mai questo diffuso interesse?
Vediamo insieme di che cosa si tratta e quanto possono esserci utili.
Secondo una recente proposta di legge, sarà possibile determinare i rapporti patrimoniali della coppia prima ancora che si giunga all’altare soprattutto in vista di una fase di crisi del rapporto, quindi in caso di separazione e divorzio.
Nel caso in cui questa proposta di legge dovesse essere approvata, i fidanzati (ossia chi non è ancora coniugato) potrà ad esempio stabilire che, in caso di cessazione del rapporto di matrimonio, uno versi all’altro una determinata somma di denaro o che gli (o le) riconosca un diritto di usufrutto su di un immobile.
Si potrà stabilire in anticipo la destinazione della casa coniugale o la divisione dei beni nel caso in cui i coniugi dovessero separarsi; in sostanza il fine di questo genere di patti è pensare, decidere e stabilire quello che poi viene determinato nell’accordo di separazione e nella sentenza di divorzio.
Infatti nella sede giudiziaria, il giudice, terrà in considerazione il contenuto degli accordi prematrimoniali e li inserirà all’interno della sentenza.
Per questo motivo, la proposta di legge richiede che i contratti prematrimoniali siano redatti mediante atto pubblico alla presenza del notaio alla presenza di due testimoni o attraverso una convenzione di negoziazione assistita da uno o più avvocati.
Il notaio o l’avvocato, in qualità di pubblico ufficiale, avrà l’onere di verificare la legittimità delle clausole del patto e la loro conformità alla legge, all’ordine pubblico e al buon costume; è, ad esempio, nulla la condizione inserita nel patto che preveda il divieto di future nozze per il coniuge fedifrago. Il patto potrà essere modificato sempre nelle stesse forme con le quali è stato redatto.
É evidente il vantaggio, anzi i vantaggi dei patti prematrimoniali.
Innanzitutto, vi è una notevole riduzione dei costi legati alle parcelle degli avvocati e spese di eventuali giudizi. Inoltre, la predisposizione delle determinazioni patrimoniali viene svolta in assoluta serenità e non nel momento di crisi della coppia come invece avviene in fase di separazione e divorzio.
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