301111088347312 Che cosa succede se il socio viene a mancare?
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Che cosa succede se il socio viene a mancare?

Salvo contraria disposizione del contratto sociale, in caso di morte di uno dei soci, gli altri devono liquidare la quota agli eredi, a meno che preferiscano sciogliere la società ovvero continuarla con gli eredi stessi e questi vi acconsentano.


Il codice civile


Questo è ciò che dice la legge e nello specifico l’articolo 2284 del codice civile nel caso in cui viene a mancare il socio della società semplice.

Vedremo poi, più avanti, quali sono invece le conseguenze dell’evento morte nelle società di capitali e quindi nelle srl.



Le società semplici e i vantaggi

Le società semplici sono molto diffuse in Italia, soprattutto in alcune aree geografiche del nostro paese come il Piemonte e la Puglia e rappresentano una valida opportunità per gli imprenditori e le famiglie. Infatti è ideale per la gestione di attività finanziarie, immobili e partecipazioni societarie.

Consente ai soci di poter gestire in maniera flessibile l'attività e al contempo proteggere il patrimonio.

Viene spesso scelta dagli imprenditori perché la legge non richiede particolari adempimenti formali, né la tenuta delle scritture contabili e la redazione del bilancio.

Inoltre, la società semplice non é assoggettata agli studi di settore e alla disciplina delle società di comodo e al fallimento e non è necessaria la perizia sul patrimonio conferito.



Ciò detto, qualora uno dei soci viene a mancare, ci sono 3 possibilità:

  1. liquidare la quota di partecipazione agli eredi del socio defunto;

  2. sciogliere la società;

  3. continuare la società con gli eredi del socio defunto, sempre che questi vi acconsentano.

I soci superstiti non hanno altre alternative, secondo la legge: o impediscono agli eredi di subentrare o li accolgono o sciolgono la società.

La ratio di questa norma risiede nel voler proteggere il rapporto che sussiste tra i soci che è alla base della società semplice.


Per poter superare questi limiti imposti dalla legge, i soci possono inserire delle clausole di natura pattizia.

In particolare possono stabilire che in caso di morte di uno dei soci, gli altri possono

  • liquidare gli eredi e, in caso di mancata liquidazione, sciogliere la società

  • continuare la società con gli eredi e, in caso di mancata accettazione di questi, liquidarli o sciogliere la società.





👉🏻 Nello specifico, si fa riferimento alle clausole di continuazione e di consolidazione.


Con la clausola di continuazione con gli eredi, infatti, i soci manifestano in via preventiva il consenso al trasferimento della quota per causa di morte, precludendosi le altre due alternative (liquidazione della quota o scioglimento della società). In questo caso è anche possibile riservare ai soci superstiti la facoltà di scegliere a quale tra gli eredi offrire la proposta di continuazione, liquidando agli altri eredi una frazione del valore della quota appartenuta al socio defunto.

Invece con la clausola di consolidazione si stabilisce che la quota del socio defunto resterà senz’altro acquisita agli altri soci, mentre agli eredi sarà liquidato solo il valore della stessa e, dunque, si verificherà l'accrescimento automatico delle quote degli altri soci superstiti, in proporzione alla loro partecipazione al capitale.


Le società di capitali

Per le srl, la legge – articolo l’2649 cc - consente di prevedere l’intrasmissibilità delle quote.

Tuttavia, perché sia valida questa clausola, è necessario indicare il della valore della partecipazione spettante agli eredi, che deve essere effettuata da soci superstiti o direttamente da parte della società.

Per le società per azioni, ai sensi dell’art. 2355 bis comma 3 non si può prevedere l’intrasmissibilità assoluta delle azioni.

Accanto a questa norma dobbiamo aggiungere anche la considerazione che è è possibile inserire ed è legittima la clausola che prevede il diritto di opzione nell’acquisto dagli eredi delle partecipazioni cadute in successone.


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