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Un aiuto, anzi un sostegno

Immagine del redattore: RedazioneRedazione

La tutela dei più fragili attraverso l’amministrazione di sostegno


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Sono circa 3 milioni i disabili in Italia, il 5,2% della popolazione, con una concentrazione maggiore in Umbria (8,7% della popolazione), Sardegna (7,3%) e Sicilia (6%); mentre l’incidenza più bassa si registra in Veneto, Lombardia e Valle d’Aosta (Fonte: ISTAT 2019).


Accanto a questi numeri, vi sono anche tante persone che possono vivere un particolare momento di difficoltà che li rende incapaci (o poco consapevoli) di determinate attività.


Il diritto, quale complesso organizzato di norme e professionisti, ha previsto uno strumento giuridico che interviene proprio per queste persone: facciamo riferimento all’amministrazione di sostegno.

A chi è rivolta?

Si tratta di una misura per chi ha una invalidità temporanea o permanente, anche non grave ma che sia impossibilitato ad occuparsi del proprio patrimonio: disabili fisici, psichici, persone colpite da ictus, soggetti dediti al gioco d’azzardo.


A differenza di altre misure come l’interdizione o l’inabilitazione, quella dell’amministrazione di sostegno, come dice la parola stessa, sostiene, aiuta senza mai escludere del tutto la capacità del soggetto amministrato.

Chi è l’amministratore?

Può essere un coniuge, un figlio, un genitore, fratelli o sorelle o un familiare entro il 4° grado che siano ritenuti idonei dal Giudice. Se non vi sono familiari, sarà sempre il Giudice ad individuare un soggetto (pubblico o privato) che possa agire nell’interesse del beneficiario.

Che vantaggi ha?

Attraverso l’amministrazione di sostegno, il soggetto “fragile” non viene completamente escluso dalla gestione patrimoniale dei suoi beni; egli continua a svolgere gli atti necessari alla sua vita quotidiana.


Tuttavia, interviene un soggetto a lui vicino che può adempiere al meglio in determinati affari come la riscossione di capitali, accettazione o rinuncia di eredità, promozione di attività legali. In ogni caso, il beneficiario deve essere sempre informato delle attività promosse dal suo amministratore.


A totale garanzia e protezione del beneficiario vi è sempre il Giudice tutelare che supervisiona, monitora e autorizza le attività più complesse e delicate (come quelle su indicate) verificando che siano condotte nell’esclusivo interesse dell’amministrato.


Inoltre, l’amministratore deve presentare un’apposita relazione al Giudice che dimostri la gestione dei beni e anche la conduzione della vita personale e sociale del beneficiario.


Si può revocare?

Lo strumento dell’amministrazione di sostegno è stato pensato per tutte quelle situazioni di fragilità che richiedono l’intervento di una figura a garanzia anche in via temporanea.


Se le esigenze di protezione di tutela e protezione vengono meno, il beneficiario, l’amministratore di sostegno, il Pubblico Ministero, il coniuge, i parenti entro il 4° grado e gli affini entro il 2° grado, possono richiedere al Tutelare la cessazione dell’amministrazione di sostegno.


 

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