301111088347312 Spacchettare una donazione
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  • Immagine del redattoreAvv. Edoardo Tamagnone

Spacchettare una donazione

La donazione con riserva di usufrutto



La donazione è un atto di liberalità con cui un soggetto, il donante, decide di beneficiare un’altra persona chiamata donatario.


Si tratta di un atto personalissimo che può essere revocato dal donante fino all’accettazione da parte del beneficiario donatario e che consente richiede la forma dell’atto pubblico alla presenza del notaio e dei testimoni. Quanto al suo oggetto, la legge prevede che si possa donare qualunque cosa: unico limite è che si tratti di beni di cui il donante è proprietario al momento della donazione; in sostanza non è possibile donare beni di cui si diventerà in futuro proprietari.


Tra gli oggetti, uno particolarmente utilizzato, è quello della sola nuda proprietà: nello specifico, si parla di donazione con riserva di usufrutto.


Sull’immobile possono esservi infatti due tipi di diritto, nuda proprietà e usufrutto inteso quale ius fruendi ossia diritto di utilizzare la cosa. Sommati tra loro, questi diritti danno luogo alla proprietà intesa quale formale intestazione e contestuale potere di esercizio del diritto di proprietà.


È possibile quindi spacchettare il diritto di proprietà, riservandosi quale donante l’usufrutto e donando la sola nuda proprietà.


Questo tipo di donazione è spesso utilizzata all’interno di un nucleo familiare per consentire un programmato passaggio generazionale della ricchezza immobiliare; ad esempio i genitori, proprietari della casa nella quale vivono, donano la nuda proprietà al figlio ma, continuando a viverci, si riservano l’usufrutto sulla stessa.

Ciò consente anche un risparmio di natura fiscale: le tasse sono calcolate in proporzione al diritto di cui si è titolari.


Il prezzo della nuda proprietà si determina sulla base della differenza tra valore della piena proprietà e l’usufrutto; quest’ultimo valore è determinato sulla base di un’apposita tabella allegata al testo unico sulle imposte di registro che prevede l’inversa proporzionalità tra l’età dell’usufruttuario e il valore del suo diritto; la tabella è rivista annualmente e pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale.


Il principio alla base di questo criterio è la durata della vita dell’usufruttario: più è anziano e meno fruirà (secondo le tavole statistiche di mortalità) del diritto.


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