Ovvero la Fondazione panamense
Grazie al favorevole clima tropicale, Panama è una tra le mete più gettonate per trascorrere le vacanze tra foreste verdeggianti e spiagge per perfette foto da postare su Instagram.
Non possiamo che ringraziare Cristoforo Colombo per la meravigliosa scoperta!
Ma Panama non è solo un luogo dove poter trascorrere le vacanze ma anche di forum shopping.
In un periodo come quello attuale di forte contaminazione e integrazione tra ordinamenti giuridici, Panama è un paese la cui legislazione offre diverse opportunità in tema di pianificazione patrimoniale.
Sebbene in passato fosse stata inserita nella cosiddetta Black list, ad oggi l’Agenzia delle Entrate la esclude: ricordiamo che in quella lista vi rientrano i paesi che hanno un sistema fiscale particolarmente agevolato e che non hanno aderito allo scambio di dati fiscali con le altre nazioni.
Sgomberato il campo da eventuali dubbi circa la “salubrità” di questo paese possiamo analizzare uno tra gli strumenti di protezione patrimoniale più conosciuti nel mercato sudamericano e non solo: la fondazione panamense.
Al pari di altri strumenti, nella fondazione è possibile inserire i beni senza però trasferirne la proprietà come accade ad esempio nel trust ma non per questo non si effettua l’effetto segregativo. I beni inseriti nella fondazione sono al riparo da eventuali aggressioni, confische o sequestri sempre che riguardino le vicende personali del fondatore; se invece sono relative alle vicende della fondazione, la protezione cade.
Inoltre la fondazione ha una durata non vincolata alla vita del fondatore; anche per questo motivo può essere utilizzata per gestire il passaggio generazionale della ricchezza facendo sì che il progetto di fondazione maturato nello strumento possa protarsi nel tempo.
Un’altra particolarità è l’assoluta segretezza che circonda il regolamento della fondazione adottato dal fondatore: nel regolamento potrà stabilire i benefici della fondazione e le istruzioni per la gestione della stessa. Pertanto qualsiasi informazione relativa ai beni e alla fondazione è segreta e non conosciuta a terzi.
Sempre per segretezza, gli stessi beneficiari non sono indicati nell’atto istitutivo della fondazione nel quale è solo indicato il modo in cui dovranno essere nominati. La loro indicazione si trova in un atto separato rispetto a quello costitutivo.
Certo gli organi interni della fondazione ossia il Consiglio di Fondazione, il Protettore (omologo del Guardiano nel trust) e i Beneficiari possono essere venire a conoscenza delle attività di gestione ma, secondo la legge n. 25/1997 istitutiva della fondazione panamense, non possono divulgare alcuna informazione; pena la detenzione fino a 6 mesi e multe salate.
Quest’obbligo di riservatezza è imposto anche agli organi di supervisione, pubblici dipendenti e funzionari privati.
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