Breve guida per il testamento biologico
Nonostante i clamori suscitati dai casi Eluana Englaro, Piergiorgio Welby e altri simili e nonostante sia intervenuta una apposita legge nel 2018, ancora troppi italiani non hanno ancora conoscenza del testamento biologico; in diritto sono definite Dat (dichiarazioni anticipate di trattamento) e non vanno assolutamente confuse con l’eutanasia.
In Italia, secondo la Relazione del Ministro della Salute al Parlamento di aprile 2019 conta poco più di 62 mila biotestamenti con Milano in testa (4.834) a seguire Roma (3.571) e Bari (1.253).
Dal 2018 (l. n. 219/2017) in Italia è possibile redigere le proprie volontà in tema di assistenza e trattamenti sanitari nel caso in cui ci si trovi nell’incapacità di esprimere le proprie volontà.
La redazione può avvenire per atto pubblico, scrittura privata autenticata o scrittura privata consegnata dallo stesso disponente presso il Comune in cui si ha la residenza che provvede all’annotazione in un apposito registro.
Se le condizioni fisiche del paziente non rendono possibile una redazione scritta, la legge consente che possano essere fatte attraverso un video o altro strumento che consenta di registrare le volontà. Al pari del testamento, queste dichiarazioni modificabili in qualsiasi istante e farà fede quella con data ultima.
Il file è reperibile on line (ci sono diverse associazioni che lo mettono a disposizione con un semplice download gratuito) e ve ne sono di diversi tipi. Oltre ai consueti dati anagrafici, il sottoscrittore dichiara se intende essere informato del proprio stato di salute e, in caso negativo, nomina e delega il soggetto che ritiene debba esserne informato e deputato poi a decidere in tema di terapie sanitari. Vengono poi espresse le proprie volontà riguardo i trattamenti sanitari.
La legge inoltre consente di poter nominare un fiduciario, un soggetto che, nell’incapacità di intendere e di volere del sottoscrittore, si occupi di garantire la scrupolosa osservazione delle dichiarazioni.
Il fiduciario per quanto debba adempiere a ciò che è stato richiesto deve comunque interfacciarsi con il medico.
Se vi fossero delle terapie nuove e non conosciute al paziente al momento della dichiarazione o se le condizioni dello stesso fossero diverse rispetto a quelle ipotizzate nella dichiarazione, il medico, d’accordo con il fiduciario, potrebbe non osservare quanto indicato nelle Dat.
Se l’accordo non si raggiunge, la decisione ultima spetta al giudice tutelare.
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