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Date a Cesare, quel che è di Cesare

Come tutelare i diritti dei legittimari



Quando si ritiene di essere stati esclusi dall’eredità o quando si ha il sospetto di aver ricevuto meno rispetto a quanto si ha diritto, è possibile rivolgersi al giudice per poter “reintegrare la propria quota di legittima”.


L’art. 553 del codice civile prevede che “quando sui beni lasciati dal defunto si apre (…) la successione legittima, nel concorso di legittimari con altri successibili, le porzioni che spetterebbero a questi ultimi si riducono proporzionalmente nei limiti in cui è necessario per integrare la quota riservata ai legittimari (…)”.


In sostanza, il legislatore dice che è possibile ricostruire la quota di eredità che spetta agli eredi necessari (o legittimari) attraverso la riduzione delle disposizioni testamentarie e delle donazioni fatte dal testatore eccedenti la quota disponibile, ossia la quota di cui poteva liberamente disporre.

L’azione di riduzione avviene attraverso tre passaggi e quindi ulteriori 3 azioni:

1) L’azione di riduzione in senso stretto: ha la finalità di dichiarare l’inefficacia, in tutto o in parte, delle disposizioni testamentarie e delle donazioni che hanno leso la quota riservata dalla legge ai legittimari;

2) L’azione di restituzione contro i beneficiari delle disposizioni lesive;

3) L’azione di restituzione contro i terzi acquirenti: ha la finalità di recuperare i beni che sono finiti nel patrimonio di terzi acquirenti e che sono stati oggetto delle disposizioni lesive.


Non tutti gli eredi possono promuovere l’azione di riduzione; la legge prevede che possano farlo:

- Il legittimario leso

- L’erede del legittimario che subentra per trasmissione o rappresentazione nei diritti del legittimario;

- Il legittimario pretermesso, ossia colui che è stato escluso dal patrimonio ereditario.


Se il giudice accoglie l’azione, vengono ridotte proporzionalmente prima le disposizioni testamentarie e dopo si riducono le donazioni cominciando dall’ultima che ha provocato la lesione e risalendo a quelle precedenti.


Facciamo un esempio. Marco decede senza aver fatto testamento e lascia come unici eredi Giulia, sua madre e Giorgio, suo fratello. Il patrimonio ereditario è di 200, mentre le donazioni fatte in vita ammontano a 400.


Secondo le regole della successione legittima, Giulia e Giorgio avrebbero diritto ciascuno a 1/2 dell’eredità ossia a 100 ciascuno. Tuttavia Giulia, essendo la madre e quindi erede legittimaria, ha diritto ad 1/3 del patrimonio ereditario, ossia ad 1/3 del relictum (200) più il valore delle donazioni (400) e quindi a 200 (400+200 = 600/3 = 200). Attraverso l’azione di riduzione, gli ulteriori 100 cui ha diritto Giulia si ottengono riducendo la quota di legittima di Giorgio.


Giulia ha 10 anni per poter esercitare questa azione: secondo il prevalente orientamento della giurisprudenza, l’azione di riduzione si prescrive in 10 anni dall’apertura della successione.


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